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§ 2. - LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108 (Disposizioni in materia di usura)
Art. 15 - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Art. 15 - Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.


É istituito presso il Ministero del tesoro il “Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura” di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.1


I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:


a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;


b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei Fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei Fondi medesimi.


Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.


Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.


Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.


Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.


Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una Commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.


I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.


All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.




1 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13 D.L. 30 settembre 2003 n. 269, come modificato dall'allegato alla L. 24 novembre 2003 n. 326, con decorrenza dal 26 novembre 2003; il testo previgente era il seguente: “É istituito presso il Ministero del tesoro il ‘Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usurà di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati ‘Confidì, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4”.