Art. 1815 - Interessi.

Art. 1815 - Interessi.


Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.


Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.1



1 Comma così sostituito dall’art. 4 L. 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura); il testo originario era il seguente: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”.