Art. 1817 - Termine per la restituzione fissato dal giudice.

Art. 1817 - Termine per la restituzione fissato dal giudice.


Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.


Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.