Art.
2 -
Spese deducibili.
Sono deducibili, nei limiti previsti dall’art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le spese, documentate come previsto dall’art. 3, relative all’acquisto di apparecchiature, materiali e componenti.
Fermi
restando i limiti complessivi di deducibilità richiamati al
comma 1, sono altresì deducibili le spese relative
all’installazione, documentate come previsto dall’art. 3, entro i
limiti specifici di seguito indicati:
-
opere di cui all’art. 1, comma 1, lettere a),
b):
due volte l’importo relativo all’acquisto di apparecchiature,
materiali e componenti;
-
opere di cui all’art. 1, comma 1, lettere c),
d),
i),
l),
m),
n):
50% dell’importo relativo all’acquisto di apparecchiature,
materiali e componenti.
Non sono deducibili gli eventuali costi relativi all’installazione per opere di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), f), g), h), o).
Le
spese relative alla dichiarazione del professionista richiesta dal
comma 2 dell’art. 3 sono deducibili entro il limite di importo pari
al 10% delle spese di acquisto di apparecchiature, materiali e
impianti; inoltre entro l’identico limite di importo possono essere
dedotte le spese per l’eventuale diagnosi energetica che ha
determinato interventi previsti nel presente decreto.
Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere dedotte nel loro importo al netto dell’IVA.