(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
(omissis)
Art.
231 -
Pubblica utilità. Espropriazione.
Gli
impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalità di detti impianti, sempreché siano
esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad
uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.
Con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può
essere dichiarata, ove occorra, l’urgenza e l’indifferibilità
delle opere.
Gli
impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso
esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove
concorrano motivi di pubblico interesse.
Per
l’acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma,
può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge
25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e aggiunte.
Tale
procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o
non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita
offerta, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti.
Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l’indennità di esproprio è determinata ai sensi dell’art. 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325.