Art. 1676 - Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.

Art. 1676 - Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.


Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.