Art. 1671 - Recesso unilaterale dal contratto.

Art. 1671 - Recesso unilaterale dal contratto.


Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.