Art. 1662 - Verifica nel corso di esecuzione dell’opera.

Art. 1662 - Verifica nel corso di esecuzione dell’opera.


Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.


Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.