Art. 1672 - Impossibilità di esecuzione dell’opera.

Art. 1672 - Impossibilità di esecuzione dell’opera.


Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.