Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili.

Art. 1669 - Rovina e difetti di cose immobili.


Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.


Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.