PARTE III - La Gestione
Appalto di beni e servizi
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)

Art. 1676 - Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.


Art. 1676 - Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente.


Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.