Condominio
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
§ 2. - REGIO DECRETO 30 MARZO 1942 N. 318
§ 3. - TESTO UNIFICATO 29 LUGLIO 2009
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea.

Art. 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea.


Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.1


1 Corte Cost. 2 febbraio 1990 n. 49 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742 nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre) si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all’art 1137 c.c., per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea del condominio.