Condominio
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
§ 2. - REGIO DECRETO 30 MARZO 1942 N. 318
§ 3. - TESTO UNIFICATO 29 LUGLIO 2009
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.


Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.