Condominio
Articoli:
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
§ 2. - REGIO DECRETO 30 MARZO 1942 N. 318
§ 3. - TESTO UNIFICATO 29 LUGLIO 2009
§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1120 - Innovazioni.

Art. 1120 - Innovazioni.


I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.