§ 1. - REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile)
Art. 1119 - Indivisibilità.
Art. 1119 -
Indivisibilità.
Le parti comuni dell’edificio non
sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza
rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino