Art. 1
(omissis)
Comma 309 - Registro. Regola del prezzo valore.
All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, le parole: “per le sole cessioni fra persone fisiche” sono sostituite dalle seguenti: “e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche”.