Agevolazioni fiscali
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§ 1. - ACQUISTO PRIMA CASA
§ 2. - NEGOZI TRA PRIVATI
§ 3. - IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
§ 1.1. - DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 2 AGOSTO 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso)



Art. 1 - Abitazioni destinate a ville, parchi privati.


Le abitazioni realizzate sopra aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.



Art. 2 - Case unifamiliari.


Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.



Art. 3 - Abitazioni con cubatura superiore a 2.000 mc.


Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.



Art. 4 - Abitazioni unifamiliari dotate di piscina.


Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.



Art. 5 - Alloggio padronale.


Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.



Art. 6 - Unità immobiliare con superficie superiore a mq. 240.


Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).



Art. 7 - Fabbricati di edilizia residenziale.


Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti sui aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.



Art. 8 - Case con oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata.


Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.



Art. 9 - Entrata in vigore.


Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Art. 10 - Ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961.


Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961.



Art. 11 - Destinazione urbanistica della zona.


I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.



Tabella delle caratteristiche


Caratteristiche

Specificazione delle caratteristiche

a) Superficie dell'appartamento

Superficie utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.

b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi

Quando la loro superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.

c) Ascensori

Quando vi sia può di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.

d) Scala di servizio

Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi.

e) Montacarichi o ascensore di servizio

Quando sono a servizio di meno di 4 piani.

f) Scala principale

a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm. 170 di media;

b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.

g) Altezza libera netta del piano

Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.

h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna

a) in legno pregiato o massello e lastronato;

b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;

c) con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse.

i) Infissi interni

Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.

l) Pavimenti

Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento:

a) in materiale pregiato;

b) con materiali lavorati in modo pregiato.

m) Pareti

Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:

a) eseguite con materiali e lavori pregiati;

b) rivestite di stoffe o altri materiali pregiati.

n) Soffitti

Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.

o) Piscina

Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

p) Campo da tennis

Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.

  N.B. Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).