Art. 1 - Abitazioni destinate a ville, parchi privati.
Le abitazioni realizzate sopra aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.
Art. 2 - Case unifamiliari.
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3 - Abitazioni con cubatura superiore a 2.000 mc.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.
Art. 4 - Abitazioni unifamiliari dotate di piscina.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Art. 5 - Alloggio padronale.
Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Art. 6 - Unità immobiliare con superficie superiore a mq. 240.
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Art. 7 - Fabbricati di edilizia residenziale.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti sui aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.
Art. 8 - Case con oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata.
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art. 9 - Entrata in vigore.
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10 - Ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961.
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961.
Art. 11 - Destinazione urbanistica della zona.
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i principali dati inerenti al progetto approvato.
Tabella delle caratteristiche
Caratteristiche |
Specificazione delle caratteristiche |
a) Superficie dell'appartamento |
Superficie utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. |
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi |
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana. |
c) Ascensori |
Quando vi sia può di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati. |
d) Scala di servizio |
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni o incendi. |
e) Montacarichi o ascensore di servizio |
Quando sono a servizio di meno di 4 piani. |
f) Scala principale |
a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm. 170 di media; b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato. |
g) Altezza libera netta del piano |
Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. |
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna |
a) in legno pregiato o massello e lastronato; b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato; c) con decorazioni pregiate sovrapposte o impresse. |
i) Infissi interni |
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. |
l) Pavimenti |
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell'appartamento: a) in materiale pregiato; b) con materiali lavorati in modo pregiato. |
m) Pareti |
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: a) eseguite con materiali e lavori pregiati; b) rivestite di stoffe o altri materiali pregiati. |
n) Soffitti |
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. |
o) Piscina |
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
p) Campo da tennis |
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
N.B. Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliare (appartamento).
|