(omissis)
Art. 2 - Norme fiscali per l'edilizia abitativa.
Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento e dalle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove é situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione di tale data.1
Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato D.M. 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.2
Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato D.M. 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma.
In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.
Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, é ridotta al 50 per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.3
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede, quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata per il detto anno finanziario dalla L. 16 maggio 1984, n. 138, e, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione.
L'aumento previsto dall'art. 8 della L. 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni indicati nel medesimo art. 8, é stabilito nella misura del 300 per cento.
Le disposizioni dell'art. 8 della L. 22 aprile 1982, n. 168, come modificate dal precedente comma 7, si applicano, altresì, ai fini della determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione ubicate nei comuni di cui al successivo art. 5.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 hanno effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1984.
Qualora gli enti e le imprese indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.4
Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali.5
(omissis)
1 Il termine del 31 dicembre 1985 è stato prorogato al 31 dicembre 1987 dall'art. 5-bis D.L. 29 ottobre 1986 n. 708.
2 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 L. 5 aprile 1985 n. 118.
3 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 L. 5 aprile 1985 n. 118.
4 Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 1 L. 5 aprile 1985 n. 118.
5 L'aliquota dell'imposta di registro, indicata nel 2% dal presente comma, é stata elevata al 4% dall'art. 5-bis, D.L. 29 ottobre 1986 n. 708.