(omissis)
Art. 2. -
Mutui
prima casa.
L'importo delle
rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da
corrispondere nel corso del 2009 é calcolato applicando
il tasso
maggiore tra il 4
per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e
il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale
criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni
contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
Anche al fine di
escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla
surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi
dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione
principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali é
prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio
senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle
spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il
contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere
forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di
surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie
all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di
legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le
banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle
formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei
riguardi dei
clienti.
Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
La differenza tra gli importi, a
carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e
quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei
mutui é assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità
per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei
contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili
presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per
l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e
le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori
l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di
rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio
dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente
decreto.
Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
A partire dal 1° gennaio 2009, le
banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, che
offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto
dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la
possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile
indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale
della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali
contratti é in linea con quello praticato per le altre forme
di indicizzazione offerte. Le
banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai
citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono
tenuti a
osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare
adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali
contratti e alle relative condizioni. Le
banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai
citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono
alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa
indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni
offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle
relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo
144, comma 3, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si
applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Le eventuali
minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto
all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate
all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso
decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze
delle famiglie più numerose o con componenti portatori di
handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra
le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o
assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano
adeguati agli studi di settore.
Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, é autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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