Art. 1 - Conversione.
Il decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 recante misure urgenti per la finanza pubblica, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione in legge al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155
All'articolo 16:
al comma 1, lettera b), primo capoverso, lettera b), le parole: “nel comune ove é situato l'immobile acquistato e di volerlo adibire a propria abitazione principale” sono soppresse;
al comma 1, lettera b), secondo capoverso, dopo il terzo periodo, é inserito il seguente: “In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui alla lettera b) può essere effettuata, oltre che all'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare”;
al comma 4, l'alinea é sostituito dal seguente:
“4. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 28) e 29) ed i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:”;
al comma 4, numero 24), sono aggiunte, in fine, le parole: “e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo";
al comma 4, numero 39), sono aggiunte, in fine, le parole: “e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui al numero 25)”;
al comma 5, il numero 127-duodecies) é soppresso;
al comma 5, il numero 127-terdecies) é sostituito dal seguente:
“127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per gli interventi di recupero relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria”;
al comma 5, il numero 127-quaterdecies) é sostituito dal seguente:
“127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria".
All'articolo 18, il comma 5 é sostituito dal seguente:
“5. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 3 e 4 si applicano ai consumi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1994”.