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§ 2. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
§ 3.2. - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA N. 27 DEL 25 FEBBRAIO 2002 (Regolamento sulla concessione e sul canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - COSAP)



Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento.


Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.


Il presente regolamento si applica alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le occupazioni all'interno dei mercati coperti o plateatici attrezzati, sono determinati appositi canoni, sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento e tenendo conto della particolarità di ogni singolo caso. Il presente regolamento non si applica, salvo le norme procedimentali del capo I in quanto compatibili, alla concessione di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate con procedimento ad evidenza pubblica.


Ai fini del presente regolamento, si definisce:


a) “occupazione”: l'utilizzazione di spazi e aree pubbliche, con o senza autorizzazione;


b) concessione”: l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone;


c) “uso comune”: la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione;


d) “occupazione temporanea”: l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo;


e) occupazione permanente”: l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno oppure per un periodo di almeno sessanta giorni, ricorrente negli anni successivi;


f) “canone”: la somma dovuta per l'occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;


g)indennità”: la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;


h) tariffa”: la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone.



Art. 2 - Concessione.

Le occupazioni sono temporanee o permanenti, secondo le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e). Le occupazioni sono considerate ricorrenti, a condizione che conservino le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia, il periodo e la superficie.

É vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un'apposita concessione preventiva dell'ufficio comunale competente, salvo le ipotesi di cui all'articolo 11 e ad eccezione delle seguenti fattispecie:

a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;

b) occupazioni occasionali, ai sensi del regolamento di polizia urbana;

c) occupazioni soprastanti il suolo pubblico, realizzate mediante balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.


Art. 3 - Domanda.

La domanda di concessione è presentata alla circoscrizione comunale competente per territorio, salvo i casi in cui è prevista la competenza per materia di un ufficio centrale. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile e ammessa.

La domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:

a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;

b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;

d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;

e) durata e giorni dell'occupazione;

f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;

g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;

h) impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;

i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;

l) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;

m) indicazione facoltativa del recapito telefonico, presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento.

In allegato alla domanda, deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché gli elaborati tecnico-amministrativi prescritti per la specifica occupazione.

La domanda può essere presentata dall'amministratore del condominio, se i beneficiari dell'occupazione sono condomini.

In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

Se la domanda perviene a un ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare, senza indugio, il richiedente e a trasmettere gli atti all'ufficio di competenza.

Non è ricevibile la domanda priva degli elementi, indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.


Art. 4 - Istruttoria.

La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.

Il procedimento è concluso in trenta giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione, e comunque non oltre i quarantacinque giorni.

L'ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:

a) verifica la regolarità e completezza degli atti;

b) invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, a integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;

c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, gli eventuali ulteriori documenti o dati necessari per l'esame della domanda, concedendo un termine massimo di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende rinunciata;

d) esamina la domanda, tenendo conto - in particolare - degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;

e) acquisisce il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di conferenza dei servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 - Rilascio e contenuto.

In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato.

L'atto di concessione contiene, in particolare:

a) gli elementi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g);

b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo, che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o regolamento;

c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;

d) l'ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;

e) gli obblighi del concessionario, di cui all'articolo 7.

Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Il soggetto, che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.


Art. 6 - Titolare.

Tutte le concessioni sono rilasciate, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

In ogni caso, il concessionario è responsabile di qualsiasi danno o molestia, arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:

a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;

b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

Nei casi di cui al comma precedente, devono essere comunicati, tempestivamente, gli estremi del nuovo titolare.

Se cambia la rappresentanza del concessionario, devono essere comunicati, tempestivamente, le generalità complete e la residenza del nuovo rappresentante.

Nel caso di condomini, l'amministratore li rappresenta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Art. 7 - Obblighi del concessionario.

Il concessionario è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione e, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;

b) versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 21, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;

c) adempiere agli oneri e alle spese, conseguenti all'atto di concessione.

Art. 8 - Decadenza ed estinzione.

Sono cause di decadenza dalla concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni tecnico-amministrative, di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 5, previa diffida a rimuovere la violazione;

b) il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a sessanta giorni;

c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro trenta giorni, per le concessioni permanenti, e quindici giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;

d) l'uso improprio del suolo pubblico, o diverso da quello consentito dall'atto di concessione.

La dichiarazione di decadenza è notificata secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Sono cause di estinzione della concessione:

a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e b);

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Art. 9 - Modifica, sospensione e revoca.

Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.

La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate, tramite raccomanda postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Art. 10 - Rinnovo della disdetta.

Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

Le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e fatte salve le diverse modalità di rinnovo per tipologie speciali di occupazioni.

Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

La richiesta, di cui al comma 3, è presentata all'ufficio competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 11 - Occupazione d’urgenza.

Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.

Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche.

Coloro che esercitano il commercio, in forma itinerante, su aree pubbliche non predeterminate dal comune e sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non sono soggetti alla concessione di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale mediante condutture, cavi e impianti in genere, anche per l'erogazione dei pubblici servizi, ferma restando la disciplina dell'apposito regolamento in quanto compatibile.

Art. 14 - Occupazione abusiva.

É considerata abusiva:

a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;

b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;

c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.

L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, all'ufficio competente a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.

Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguita la confisca delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In base al verbale di accertamento, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità, pari al canone maggiorato dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 5 dell'articolo 17. Nella determinazione dell'indennità, si applicano anche i coefficienti moltiplicatori superiori all'unità, di cui alla tabella allegata al presente regolamento, ma non quelli inferiori ad 1. Ai fini della liquidazione dell'indennità, l'occupazione abusiva è considerata permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre, negli altri casi, si presume effettuata nei trenta giorni precedenti al verbale, fatta salva la prova contraria. In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria. L'indennità è accertata con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, pari al duecento percento dell'indennità. La sanzione è ridotta al cinquanta percento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica. Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, è ammesso anche prima della notifica dell'ingiunzione, a seguito del verbale di accertamento o anche di invito dell'ufficio e, in tal caso, la sanzione è ridotta al venticinque percento. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria, di cui al comma precedente, è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.

L'indennità e le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.


Art. 15 - Istituzione.

Per le concessioni, disciplinate nel capo I, è dovuto al Comune di Roma un canone, in base alle disposizioni che seguono.

Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio e termine dell'occupazione; per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione, indipendentemente dalla durata nell'arco della giornata.


Art. 16 - Soggetti obbligati.

Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell'occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.

Art. 17 - Criteri di determinazione.

Il canone è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle modalità di occupazione, e si applicano all'intera area occupata.

Il territorio comunale è articolato in quattro categorie, tenuto conto dell'importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è prevista una tariffa speciale per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio. In base al principio di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe sono ridotte del venti per cento nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici. La misura si applica alle occupazioni permanenti, realizzate dagli esercizi commerciali e artigianali, e per l'intero anno di riferimento, previa determinazione del responsabile di cui all'articolo 23.

Se l'occupazione insiste in strade di differente categoria, l'occupazione si intende realizzata interamente in quella di classe superiore.

Gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima concessione e in base a disposizioni di legge, sono detratti dal canone di cui al presente regolamento, salvo quelli connessi alla prestazione di servizi.

Nei casi di occupazione abusiva, sono applicati appositi coefficienti moltiplicatori pari a 1,50 o 1,20, a seconda che, dal verbale di constatazione, l'occupazione risulti in contrasto o meno con le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e salute dei cittadini.

Per le concessioni di aree, prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate a soggetti che offrono beni e servizi pubblici gratuiti, il canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo, tenendo conto dei costi di fornitura stimati dagli uffici comunali addetti.

Art. 18 - Commisurazione rispetto allo spazio.

Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all'unità superiore. L'entità dell'occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la proiezione al suolo. L'entità dell'occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l'entità dell'occupazione e il relativo canone. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Ai sensi del comma 1 le insegne, tende, faretti, vetrine e simili che occupano spazi sovrastanti il suolo, sono sommate per determinate l'entità dell'occupazione, anche se gli oggetti risultano sovrapposti. Ciascun oggetto è misurato in metri lineari e la misura è data dalla base della minima figura piana geometrica regolare, che ne circoscrive la proiezione al suolo. La somma degli oggetti è calcolata in ragione del venticinque per cento.

Per i distributori di carburante, l'entità dell'occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi. Per gli striscioni pubblicitari posti sul soprassuolo, l'occupazione si calcola in metri lineari, senza tenere conto delle corde di sostegno e simili.

Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l'eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell'occupazione effettiva.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati - anche da terzi - per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

Per i passi carrabili posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, qualora, a seguito di domanda dell'interessato, sia stato rilasciato dal comune apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, la superficie è commisurata a quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro.

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e delle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria di lire 1.250 (€ 0,65), rivalutata su base ISTAT a lire 1.284 (€ 0,66) per l'anno 2001, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di lire 1.000.000 (€ 516,46). La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le aziende possono pagare il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile oppure mediante le rate di cui al comma 3 dell'art. 21. Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando una copia dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intero canone o della prima rata.

Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende di cui al comma precedente ai fini dell'esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa e con appositi coefficienti moltiplicatori secondo le fasce di larghezza degli scavi e delle zone di rispetto. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione indicata nel progetto, depositato per l'autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.

Art. 19 - Occupazioni per le quali il canone non è dovuto.

Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici, di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;

c) occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi assegnati;

d) occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;

e) occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune;

f) accessi carrabili e parcheggi destinati ai soggetti portatori di handicap;

g) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;

h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e sindacale, purchè l'occupazione non ecceda i dieci metri quadrati;

i) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico e sindacale, della durata non superiore ad un giorno, anche durante il periodo autorizzato per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;

l) occupazioni relative ai passi carrabili affrancati, ai sensi dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

m) occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate dal comune ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;

n) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;

o) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell'edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall'evento che ha reso necessario l'intervento;

p) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;

q) occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati;

r) occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non arrechino messaggi pubblicitari.

Art. 20 - Affrancazione del canone per i passi carrabili.

Il canone per l'occupazione, realizzata mediante il passo carrabile, può essere assolto, definitivamente, con il pagamento di una somma pari a venti annualità, secondo la tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda di affrancazione da parte del concessionario.

La domanda, presentata alla circoscrizione competente per territorio, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, purché sia stata versata la somma.

Qualora vengano apportate successive variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in base alla tariffa vigente nell'anno di affrancazione, ne cessa l'effetto e non si fa luogo alla restituzione della somma già versata.

Art. 21 - Pagamento e rimborso.

Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione, di cui agli articoli 5, comma 3, e 9, comma 1, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale, oppure con le altre modalità previste nel regolamento generale delle entrate. La somma dovuta è arrotondata, per difetto, se la frazione non supera le cinquecento lire oppure, per eccesso, se è superiore.

Il canone per l'occupazione permanente, dovuto per gli anni successivi al rilascio dell'atto di concessione, può essere pagato, in un'unica soluzione, tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Il canone per l'occupazione permanente può essere pagato in due rate di uguale importo, senza gli interessi, nel mese di dicembre dell'anno precedente e nel mese di giugno dell'anno di riferimento. Lo stesso canone, se superiore a 500 euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza gli interessi, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell'atto di concessione. Se l'occupazione ha inizio dopo il mese di luglio, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell'atto di concessione, e per l'altra metà, nel mese di dicembre. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento della somma residua, entro sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

I soggetti che, per le loro particolari attività, hanno esigenze di realizzare, con frequenza, le occupazioni temporanee possono costituire un deposito, in cui l'ufficio addebita il canone dovuto per ogni concessione.

Il rimborso delle somme versate, e non dovute, è disposto dal responsabile di cui all'articolo 23, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve esse motivato con atto scritto.

Il mancato pagamento del canone di concessione permanente oltre i sessanta giorni dalla scadenza, anche a seguito di decadenza della rateizzazione, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, pari al trenta per cento del canone stesso, fatta salva la revoca dell'atto di concessione. Il canone non pagato è liquidato con il procedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Con il provvedimento di ingiunzione, è irrogata la sanzione pecuniaria, che può essere ridotta al dieci per cento, se l'ingiunzione viene pagata entro sessanta giorni dalla notifica, oppure al cinque per cento, se il pagamento è effettuato prima dell'ingiunzione e anche a seguito di invito dell'ufficio. Il pagamento del canone e della sanzione, anche in misura ridotta, comporta la cessazione del procedimento di revoca dell'atto di concessione.

La modifica, sospensione o revoca della concessione danno diritto al rimborso del canone, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.

Nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di ogni altra somma versata a qualsiasi titolo.

Art. 22 - Riscossione coattiva.

La riscossione coattiva è effettuata, previa notifica dell'atto motivato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento generale delle entrate, mediante la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, oppure a mezzo di iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 28 gennaio 1988, n. 43.1

Art. 23 - Responsabile.

La responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria è affidata ai dirigenti o funzionari, di cui all'articolo 6 del regolamento generale delle entrate; ai responsabili sono attribuiti i poteri e le funzioni di organizzazione e adozione degli atti di gestione previsti dal presente regolamento.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali.

Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni esistenti al 1° gennaio 1999, nonché a quelle rilasciate, anche in sede di rinnovo, a decorrere da tale data.

Per le concessioni permanenti esistenti al 1° gennaio 2002, l'annualità del canone, oppure le prime due rate se l'importo supera 500 euro, può essere pagata, senza interessi entro il 30 aprile 2002. Le norme del presente regolamento integrano e modificano di diritto gli atti e i rapporti di concessione sorti prima della loro entrata in vigore.

Per le concessioni temporanee rilasciate dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, il pagamento può essere eseguito, senza interessi, entro il 30 aprile 2002.

In fase di prima applicazione e fino alla nuova classificazione della rete viaria, le quattro categorie stradali, di cui al comma 2 dell'articolo 17, sono quelle individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2726 del 20 luglio 1977. In fase di prima applicazione, la tariffa speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 17, è stabilita per le tipologie di occupazione e nelle misure indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed è applicata alle occupazioni che ricadono nelle zone e strade di pregio, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere ridefinito l'ambito di applicazione della zona speciale, individuata in base ai criteri di cui agli articoli 63 e 64 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 nonché di specifici parametri territoriali quali ad esempio: il valore degli immobili a destinazione commerciale nella zona; la presenza di importanti elementi di richiamo turistico (musei, basiliche, monumenti, piazze ecc.); la concentrazione degli esercizi; il particolare pregio della qualità urbana (architettonica, storica, di arredo ecc.).

Per il canone di occupazione delle aree, destinate a mercati coperti o plateatici attrezzati, il presente regolamento rinvia, in fase di prima applicazione, alle specifiche deliberazioni già adottate dall'amministrazione comunale.

Resta ferma la disciplina speciale temporanea in materia di canoni per le occupazioni strumentali ai lavori sugli edifici in vista del Giubileo, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 25 settembre 1997 e con le delibere di attuazione adottate dalla Giunta Comunale.