Tributi locali
Articoli:
§ 2. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
§ 3. - OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE
§ 2.5. - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA N. 26 DEL 16 MARZO 2009 (Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale


Premesso che, con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;


Che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie anche tributarie;


Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;


Che l’art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune possa essere diversificata, ferme restando le misure minime e massime del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;


Che l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, prevede la possibilità di determinare un’aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;


Considerato che l’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, introduce, a decorrere dall’anno 2008, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;


Che tale esenzione non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso; ville; castelli e palazzi eminenti);


Che l’esenzione in esame opera, in virtù dell’art. 818 del codice civile, anche in riferimento alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto e nei limiti previsti dal Regolamento Comunale sull’ICI sopra menzionato;


Considerato inoltre che l’esenzione va riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008;


Che nel concetto di “assimilazione” vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali;


Che ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono assimilati ex lege alle abitazioni principali gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari - IACP - regolarmente assegnati;


Che ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992 al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale è riconosciuto il medesimo beneficio previsto per l’abitazione principale, a condizione che non risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;


Che, a norma dell’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche denominata Legge Finanziaria per il 1997, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;


Che tale ultima ipotesi, già presente nel Regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, va ad integrare le ipotesi di assimilazione;


Che con Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, il Comune ha assimilato alle abitazioni principali anche le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e che, pertanto, ai sensi del citato decreto-legge n. 93 del 2008, tali fattispecie possono godere del beneficio dell’esenzione dall’ICI;


Tenuto conto che le agevolazioni sociali in materia di ICI, tradizionalmente riconosciute per le abitazioni principali, risultano assorbite dalle su menzionate disposizioni, in materia di esenzione dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale, più favorevoli ai contribuenti;


Che ai sensi del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 ed in particolare in virtù del disposto dell’art. 4, comma 1, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, i Comuni possono deliberare un’aliquota agevolata per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;


Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 1° febbraio 2007 è stata introdotta, per l’anno 2007, l’aliquota del 4,6 per mille sulla abitazione principale;


Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo, all’art. 2, comma 4, prevede, al fine di favorire la realizzazione degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che i Comuni possano deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi;


Che, sempre al fine di incentivare gli accordi di cui sopra il medesimo comma prevede che i Comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, fra cui anche il Comune di Roma, possano derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;


Che, pertanto, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2009, si ravvisa l’opportunità di confermare nella misura del 9,0 per mille l’aliquota applicabile alle unità immobiliari destinate ad abitazione eccedenti la prima abitazione tenuta a disposizione;


Che per quanto riguarda le “unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale”, deve precisarsi che la norma posta dalla legge già citata n. 431 del 1998, consente ai Comuni di estendere l’aliquota ridotta a favore dei soli soggetti ivi indicati, non assimilando dette unità immobiliari all’abitazione principale;


Che nel tempo l’applicazione dell’aliquota agevolata stabilita per l’abitazione principale è stata progressivamente estesa ad un’ampia fascia di ipotesi di uso meritevole della proprietà immobiliare tra le quali, ad esempio, l’affitto a canone concordato, l’uso gratuito a familiari ed affini entro il secondo grado, il contributo all’assistenza alloggiativa in caso di sfratto nonché alle attività commerciali gestite direttamente dall’imprenditore o da un familiare o da un convivente more uxorio ed ai c.d. “negozi storici”;


Considerato che in materia di misure urgenti per il sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, è intervenuto il D.L. 27 maggio 2005, n. 86 convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148;


Che in sede di conversione del D.L. n. 86 del 2005, la citata legge n. 148 del 2005 ha introdotto l’art. 5-bis intitolato “disposizioni relative al patrimonio abitativo”, prevedendo che, al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, i Comuni possano deliberare l’incremento delle aliquote da applicare alle aree edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione vigente e che, pertanto, il Comune di Roma ha adottato già dal 2007 l’applicazione dell’aliquota maggiorata sulle aree fabbricabili;


Che in applicazione di quanto disposto dall’art. 5-bis del D.L. n. 86 del 2005 si reputa di mantenere le ipotesi di esclusione dall’applicazione dell’aliquota ICI maggiorata in favore dei proprietari che si impegnano all’inalienabilità delle aree stesse nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale;


Considerato che, ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133, resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;


Che per l’anno 2009 permangono le finalità generali e gli obiettivi dell’Amministrazione in ordine al perseguimento dell’equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche abitative delle famiglie nei loro molteplici aspetti, all’incentivazione del mercato degli affitti concordato secondo la legge n. 431 del 1998, alla salvaguardia e sostegno del settore commerciale, in particolare della piccola distribuzione e dell’artigianato, come pure delle attività commerciali storiche;


Che parimenti immutate risultano le dinamiche incomprimibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;


Che occorre mantenere quelle diversificazioni determinate dalla necessità di incentivare fiscalmente un uso meritorio della proprietà immobiliare;


Che il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2008, n. 199, intitolato alle misure urgenti per ridurre il disagio abitativo di particolari categorie sociali, ha previsto che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’art. 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009;


Che tale disposizione, contenuta nell’art. 1 del citato D.L. n. 158 del 2008, è applicabile limitatamente ai Comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, fra i quali rientra il Comune di Roma;


Che il medesimo art. 1 del D.L. n. 158 del 2008 stabilisce che, fino alla scadenza del termine di differimento, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, relative all’identificazione di requisiti, modalità e termini di riconoscimento della sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili per finita locazione; che si applicano, altresì, i benefici fiscali di cui all’art. 2 della medesima legge n. 9 del 2007, riconosciuti in capo ai proprietari degli immobili locati a conduttori rientranti nelle categorie espressamente individuate dalla legge in parola, fatta eccezione per i casi relativi a provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, effettuata alla prima scadenza del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;


Che, in particolare, la stessa legge n. 9 del 2007 prevede all’art. 2 che, a favore dei proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell’art. 1, commi 1 e 3, i Comuni possano prevedere esenzioni o riduzioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili;


Che, in base alle citate disposizioni, si ritiene opportuno introdurre l’esenzione, per la durata della sospensione delle procedure esecutive, dall’Imposta Comunale sugli Immobili per i proprietari di immobili soggetti a procedure esecutive di sfratto nei confronti di conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, requisiti già individuati all’art. 1 del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23;


Che i soggetti che usufruiscono della suddetta esenzione sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI nei termini previsti dall’art. 14 del Regolamento Comunale dell’ICI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, corredandola di apposita autocertificazione attestante la sospensione in atto delle procedure esecutive di sfratto o di rilascio;


Considerato infine che il gettito ICI, previsto a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio 2009-2011;


Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;


Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, il Regolamento dell’ICI per il Comune di Roma;


Visto il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126;


Atteso che, in data 12 dicembre 2008 il Dirigente responsabile della U.O. Entrate Fiscali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.


Che, in data 15 dicembre 2008 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.


Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000;


IL Consiglio Comunale


per le motivazioni indicate in premessa, delibera quanto segue:


- di determinare per l’anno 2009 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:


A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:


a1) abitazioni principali per le quali non risulta applicabile l’esenzione di cui al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126. A tali unità immobiliari si applica, altresì, la detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo di effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale;


a2) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.


Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino.


Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il rappresentante legale o l’amministratore di tale società.


La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;


a3) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio o a parenti ed affini entro il secondo grado.


Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino. Il conduttore dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 58, comma 2, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.


Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/1998;


a4) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite “negozio storico” in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;


a5) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge n. 431 del 1998;


B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge 431 del 1998;


C) nella misura del 9,0 per mille:


c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2009. In caso di soggetto passivo persona fisica, l’aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili diversi dalla prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta soggetta all’aliquota del 7 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica all’unità immobiliare ad uso abitativo diversa dalla prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria;


c2) per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni;


D) le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2009 in regime di proroga.


Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio.


Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti, A, B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, oppure entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis, comma 1, del Regolamento ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.


I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla comunicazione fintanto che persistano i requisiti per l’applicazione dell’aliquota ordinaria.


La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.


La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d’imposizione;


E) sono esentati dall’Imposta Comunale sugli Immobili i proprietari di immobili ad uso abitativo locati, con procedure esecutive di rilascio per finita locazione, per la durata della sospensione differita sino alla data del 30 giugno 2009, ai sensi del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. L’esenzione è riconosciuta a condizione che i suddetti immobili siano locati a conduttori in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 Euro, essere o avere nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza.


L’esenzione si applica, alle stesse condizioni, anche agli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico o persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.


I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 2008, n. 199.


L’esenzione di cui al punto E) concerne solo gli immobili interessati dalle procedure esecutive di rilascio, fatta eccezione per i casi relativi a provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, effettuata alla prima scadenza del contratto stipulato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.


I soggetti, che usufruiscono della suddetta esenzione sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI, nei termini previsti dall’art. 14 del Regolamento Comunale dell’ICI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, corredandola di apposita autocertificazione attestante la sospensione in atto delle procedure esecutive di rilascio.


La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all’unanimità.


Il Presidente invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.


Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 30 voti favorevoli e 1 contrario.