Tributi locali
Articoli:
§ 1. - ADDIZIONALI IRPEF - § 1.2. - PROVINCIALE IRPEF
§ 1. - ADDIZIONALE IRPEF - § 1.3. - COMUNALE IRPEF
§ 2. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
§ 3. - OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE
DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997 N. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino d


(omissis)


Art. 50 - Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.1


É istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non é deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.


L'addizionale regionale é determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale é dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.


L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 é fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.


Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta é determinata dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo é trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo é trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.


L'importo da trattenere é indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.


L'addizionale regionale é versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.


Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.


All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), é aggiunta la seguente: “d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 é fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.2




1 Le modificazioni apportate dal D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del medesimo decreto (è riportato il testo in vigore dal 15 gennaio 2000).


2 Con deliberazione della Giunta Regionale Lazio 27 ottobre 2006 n. 748, si è deciso di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell’1,4 per cento.