Tributi locali
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LEGGE 13 MAGGIO 1999 N. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale)


(omissis)



Art. 12. - Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: “addizionale” sono inserite le seguenti: “provinciale e”;


b) all'articolo 1, comma 2, le parole: “Con decreto del” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti del”; dopo le parole: “é stabilita l'aliquota”, sono inserite le seguenti: “di compartecipazione”; alla fine é aggiunto il seguente periodo: “L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti”;


c) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: “dell'aliquota”, sono aggiunte le seguenti: “di compartecipazione”;


d) all'articolo 1, il comma 5, é sostituito dal seguente:


5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta é determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo é trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, é indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973”;


e) all'articolo 1, comma 6, le parole: “é dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa” sono sostituite dalle seguenti: “é dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti”;


f) all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole: “La ripartizione” sono inserite le seguenti: “tra le province e” e, nel primo e nel secondo periodo, é soppressa la parola: “comunale”;


g) all'articolo 1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: “Per le province e”;


h) all'articolo 1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: “i comuni” sono inserite le seguenti: “le province ed”;


i) all'articolo 1, comma 9, dopo le parole: “sono versati” sono inserite le seguenti: “alle province e”;


l) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: “trasferiti”, sono inserite le seguenti: “alle province e”;


m) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: “i proventi dell'addizionale” sono inserite le seguenti: “provinciale e”, e dopo le parole: “vengono ripartiti” sono inserite le seguenti: “fra le province e”;


n) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: “dei proventi dell'addizionale” sono inserite le seguenti: “provinciale e”; dopo le parole: “da operare e da consolidare”, sono inserite le seguenti: “per ciascuna provincia e”;


o) all'articolo 2, dopo il comma 3, é aggiunto il seguente: “3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio”;


p) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: “risorse aggiuntive acquisite” sono inserite le seguenti: “dalle province e”.


Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e dei singoli enti locali per gli anni 2000 e 2001.


Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é sostituito dal seguente: “2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, é versata direttamente alle regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”.


Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: “attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi” sono soppresse.