Art. 3 - Condizioni di carattere generale.
Alle apparecchiature destinate al
trattamento dell'acqua non si applicano le presenti disposizioni
qualora le stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti
tecnologici ed elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una
rete indipendente da quella che alimenta l'uso potabile. In questo
caso deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare il
non ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.
Nessuna
delle apparecchiature destinate alla correzione delle caratteristiche
chimiche, fisiche o microbiologiche delle acque
potrà essere propagandata o venduta sotto la voce generica di
“depuratore d'acqua”, ma solo con la precisa indicazione della
specifica azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi
delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata, a cura del
produttore, la conformità alle presenti istruzioni mediante la
frase “apparecchiature ad uso domestico per il trattamento di acque
potabili”.
Trovano applicazione
le disposizioni della legge 5 marzo 1990, n. 46 (“Norme per la
sicurezza degli impianti”).
Al fine della tutela
della salute degli utenti sono ammesse solo quelle apparecchiature
che rispettino le condizioni di carattere generale elencate nel
seguito e quelle di carattere speciale di cui al successivo articolo
4:
a) ammissibilità
dei soli trattamenti che consentano di rispettare i limiti previsti
per i parametri riportati nell'allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica n. 236/1988, e, in particolare per quanto riguarda
l'addolcimento, di quanto indicato nella tabella F;
b) ubicazione delle
apparecchiature in locali igienicamente idonei;
c) rispondenza alla
normativa vigente dei materiali utilizzati per la costruzione delle
parti di apparecchiatura destinate al contatto con l'acqua;
d) presenza di
contatore a monte delle apparecchiature nonché di punti di
prelievo per analisi prima e dopo le apparecchiature di trattamento;
e) presenza di
sistema di by-pass automatico o di un sistema di by-pass manuale;
f) presenza di un
dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua;
g) presenza di un
documento tecnico dal quale risultino chiaramente la descrizione
dell'apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli
allacciamenti, le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di
presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente la
funzionalità dell'apparecchiatura stessa;
h) disponibilità
di un manuale di manutenzione con chiare istruzioni per l'uso; in
particolare devono essere indicati per le componenti soggette a
saturazione e/o esaurimento, le modalità ed i parametri per la
loro sostituzione; su tale manuale dovrà essere dichiarata la
conformità dell'apparecchiatura alle presenti istruzioni;
i) installazione
dell'apparecchiatura da parte di personale qualificato secondo le
regole dell'arte e collaudo da parte dell'installatore con
certificazione di corretto montaggio, secondo le istruzioni del
costruttore;
l) notifica dell'installazione dell'impianto all'Unità sanitaria locale di competenza.