Art. 1011 - Ritenzione per le somme anticipate.

Art. 1011 - Ritenzione per le somme anticipate.

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.