§ 2.3. - Gli obblighi nascenti dall’usufrutto - Art. 1001 - Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.

(omissis)

Art. 1001 - Obbligo di restituzione. Misura della diligenza.

L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 995.

Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.