PARTE II - Titolarità
Usufrutto
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 2.1. - Disposizioni generali

Art. 1011 - Ritenzione per le somme anticipate.


Art. 1011 - Ritenzione per le somme anticipate.

Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.