Art. 1012 - Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù.

Art. 1012 - Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù.

Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denuncia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o la inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.