Art. 1014 - Estinzione dell’usufrutto.
Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue:
1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;
2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;1
3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.
1 Per i profili fiscali, in caso di riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo gratuito o per causa di morte, v. art. 61 D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”).