Art. 1020 - Requisizione o espropriazione.
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa.1
1 V., altresì, art. 52 L. 25 giugno 1865 n. 2359 (“Legge sulle espropriazioni forzate per cause di pubblica utilità”), e art. 25 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.