Proprietà edilizia
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse.

Art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse.

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.