Art. 870 - Comparti.
Quando è prevista la formazione di comparti costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzioni e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo può procedersi alle espropriazioni a norma delle leggi in materia.