Proprietà edilizia
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 870 - Comparti

Art. 870 - Comparti.

Quando è prevista la formazione di comparti costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzioni e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo può procedersi alle espropriazioni a norma delle leggi in materia.