Proprietà edilizia
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 844 - Immissioni.

Art. 844 - Immissioni. 1

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.


1 L’articolo è stato modificato dall’art. 6-ter della L. 27 febbraio 2009 n. 13, di conversione del D.L. 30 dicembre 2008 n. 208, con decorrenza dal 1° marzo 2009: “Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fate salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.