Proprietà edilizia
Articoli:
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 872 - Violazioni delle norme di edilizia.

Art. 872 - Violazioni delle norme di edilizia.

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la rimessione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.