PARTE II - Titolarità
Proprietà edilizia
REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali

Art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse.


Art. 834 - Espropriazione per pubblico interesse.

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.