Proprietà edilizia
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REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 262 (Codice civile) § 1.1. - Disposizioni generali
Art. 949 - Azione negatoria.

Art. 949 - Azione negatoria.

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.