Parcheggi
Articoli:
§ 1. - Legge 17 Agosto 1942 N.1150
§ 2. - Legge 6 Agosto 1967 N. 765
§ 3. - Legge 28 febbraio 1985 N.47
§ 5. - Legge 28 Novembre 2005 N.246
Art. 9 - Parcheggi da destinare a pertinenza di immobili urbani.

(omissis)


Art. 9 - Parcheggi da destinare a pertinenza di immobili urbani.


I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici.


Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle Regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.1


L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta a denuncia di inizio attività.2


Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate, salvo che si tratti di proprietà non condominiale, dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 2, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, comma 2, e 1121, comma 3, del codice civile.


I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:3


a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;


b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;


c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;


d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.


I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.


Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.



1 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 17, comma 90, L. 15 maggio 1997 n. 127, e l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 37 L. 7 dicembre 1999 n. 472.


2 Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 137 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con decorrenza dal 1° gennaio 2002; si riporta di seguito il testo previgente: “L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio”.


3 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10 D.L. 30 dicembre 1997 n. 457.