Art. 41-quinquies.1
Nei
Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta
alle seguenti limitazioni:
a)
il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può
superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato
di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri
abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con deliberazione del
Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere
pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro
cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è
ubicata nelle altre parti del territorio;
b)
gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c)
l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla
larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la
distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore
all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.
Le
superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non
possono superare un terzo dell'area di proprietà.
Le
limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che
hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di
fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al
Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o
il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.
Qualora
l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di
consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree
libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore
generale.
Nei
Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per
volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area
edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25,
non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori
a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano
particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera
zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici
previsti nella zona stessa.
Le
disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto
hanno applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della
presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo
non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro
due anni dalla data di inizio dei lavori.
In
tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere
osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
I
limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per
zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della
presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima.
1 Articolo aggiunto dall’art. 17 L. 6 agosto 1967, n. 765 e, poi, abrogato dall’art. 136 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a esclusione dei commi 6, 8 e 9.