Art. 4 - Contributi.
L'ammissione ai
contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle
aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai Comuni per
l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma
per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della
relazione di cui al comma 8 dell'articolo 3. Per gli anni successivi
al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato
entro il 31 marzo.
Il
contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata
sulla base di costi standard individuati annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro
per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del
tesoro, può essere corrisposto alternativamente:
a)
in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei
finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di
riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio;
b)
in misura pari al 4,20 per cento, per ogni semestre e per la durata
di 15 anni, della spesa massima ammissibile.
Per
la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è
autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi
per il 1989 e di lire 50 miliardi per il 1990.
L'ammissione
è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire
1.000 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le
quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli
anni successivi.
La
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni
i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al
presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di
mutuo di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta
percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo
ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6.
Le
opere e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere
realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o
sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di credito
esteri.
Il
Comune, se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà,
è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo
quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo
stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di
superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a
garanzia del mutuo.
Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui sono garantiti dallo Stato.