(omissis)
Art. 18 - Aggiunta dell'art. 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente art. 41-sexies: “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”.
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