(omissis)
Art. 26 - Opere interne.1
Non
sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei
prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle
unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del
D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è
considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse.
Nei
casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei
lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare
al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le
sanzioni di cui al precedente art. 10, ridotte di un terzo, si
applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di
cui al precedente comma, salvo che nel caso sia stato già
ottenuto il prescritto nulla osta.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 15 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile.
1 Articolo abrogato dall’art. 136 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.