Parcheggi
Articoli:
§ 1. - Legge 17 Agosto 1942 N.1150
§ 2. - Legge 6 Agosto 1967 N. 765
§ 3. - Legge 28 febbraio 1985 N.47
§ 5. - Legge 28 Novembre 2005 N.246
Art. 5 - Concessione di costruzione e gestione.

Art. 5 - Concessione di costruzione e gestione.


Per l'attuazione del piano il Comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il Comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.


La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.