PARTE IV - Impiantistica
Prevenzione incendi
§ 3. - LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N. 818

(Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)




Art. 1


I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell’interno con proprio decreto.


Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell’interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.


Nell’attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo art. 2.



Art. 2


I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al comma 3 dell’art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un nullaosta provvisorio che consenta l’esercizio delle attività di cui all’articolo precedente, previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del Ministro dell’interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza delle attività stesse alle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.


I comandi effettuano l’accertamento mediante l’esame della documentazione e della certificazione prodotte dai titolari delle attività conformemente alle prescrizioni degli artt. 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da professionista iscritto negli elenchi di cui all’art. 1, che attesti la rispondenza delle caratteristiche delle attività e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti commi. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare, a campione, visite sopralluogo per il controllo dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.


Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza e produce, durante il periodo della sua validità, gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita la prosecuzione dell’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi. I nullaosta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1991.


Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Qualsiasi variante, all’organizzazione strutturale o produttiva dell’attività soggetta a controllo che, durante il periodo di validità del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne determina la decadenza; in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.