Art. 38 - Rinvio.

Art. 38 - Rinvio.


Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.1



1 Il presente comma è stato così modificato dall'art. 6 D.Lgs. 23 ottobre 2007 n. 221, con decorrenza dal 14 dicembre 2007; il testo previgente era il seguente: “Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile”.