Art. 37 - Azione inibitoria.
Le associazioni rappresentative dei
consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative
dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano
l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al
giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia
accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.1
1 Il presente articolo è stato così rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2006 n. 2.