Art. 75 - Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione.


Art. 75 - Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione.


Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.


Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.