Art. 76 - Obbligo di fideiussione.
Il venditore non avente la forma
giuridica di società di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e
sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a
prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della
corretta esecuzione del contratto.
Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.