Tutela della privacy
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1. - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Parte III - Tutela dell’interessato e sanzioni
§ 2.4. - NOTA 26 SETTEMBRE 2008

(contratti di fornitura di beni e servizi condominiali)


1. Con la nota del 21 luglio 2008 in materia di comunicazione di dati personali riferiti ai condomini in occasione di contratti di fornitura di beni e servizi condominiali, che fa seguito all’incontro tenutosi presso la sede del Garante con rappresentanti dell’Anaci il 3 luglio 2008 (occasionato dalla sentenza Cass. S.U. 8 aprile 2008, n. 9148), codesta Associazione ha formulato un quesito in ordine alla liceità della comunicazione nei confronti di fornitori di beni e servizi condominiali (di regola a cura dell’amministratore) di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale. In particolare, codesta Associazione precisa che i dati personali oggetto di comunicazione, senza che sia necessario il previo consenso dei condomini interessati, consisterebbero nei nominativi di quelli morosi rispetto al pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali.


2. Come è noto, il Garante, traendo spunto dalle segnalazioni pervenute, ha adottato il 18 maggio 2006 un provvedimento generale relativo al trattamento di dati personali connesso alle attività di gestione dei condominii, precisando che le informazioni trattate possono essere riferite a ciascun partecipante alla compagine condominiale in quanto funzionali all’amministrazione comune (v. punto n. 1). Come chiarito dal medesimo provvedimento, dette informazioni possono essere trattate, per finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice.


3. Anche a seguito della richiamata sentenza della Suprema Corte, non si ravvisa nella disciplina di protezione dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione.


Infatti, il trattamento di dati personali riferiti ai singoli condomini può essere effettuato dai fornitori di beni e servizi condominiali in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola tramite l’amministratore (art. 24, comma 1, lett. b, del Codice) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f, del Codice).


In base ai principi di protezione dei dati personali, le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, le rispettive quote millesimali e, se del caso, le ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme eventualmente dovute).