Tutela della privacy
Articoli:
1. - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
Parte III - Tutela dell’interessato e sanzioni
§ 2. - PROVVEDIMENTI GENERALI DEL GARANTE
Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici.


Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici.


Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:


a) autenticazione informatica;


b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;


c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;


d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;


e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;


f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;


g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;


h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.